PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano o limitano gli effetti delle convenzioni in vigore per l'Italia e delle norme vigenti in ambito comunitario, in conformità ai cui princìpi tali disposizioni devono essere interpretate e applicate.
      2. Le disposizioni della presente legge si applicano in conformità alle norme ritenute rilevanti, in relazione alla materia trattata, rilevanti della legge 31 maggio 1995, n. 218. Qualora la presente legge non preveda disposizioni relative a una specifica situazione o rapporto, e non siano previste disposizioni applicabili per analogia, si applicano le norme di cui alla citata legge n. 218 del 1995.
      3. Le eventuali modifiche necessarie per conformare la presente legge a princìpi, trattati o convenzioni internazionali entrati in vigore dopo la data di entrata in vigore della legge stessa, sono stabilite nelle relative leggi di autorizzazione alla ratifica in cui devono, altresì, essere previste le necessarie disposizioni di aggiornamento, anche al fine di consentire l'applicazione di tali princìpi a rapporti non inclusi nell'ambito di attuazione dei trattati o delle convenzioni.

Art. 2.

      1. La giurisdizione civile e penale italiana si applica agli atti e ai fatti che concernono la nave ovvero occorsi a bordo di essa in spazi marittimi nei quali è consentito l'esercizio della sovranità italiana ai sensi delle norme e dei princìpi di diritto internazionale.
      2. La giurisdizione civile e penale italiana si esercita in particolare con riferimento agli atti, ai fatti e agli effetti che si verificano negli spazi marittimi individuati

 

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ai sensi del comma 1, anche se dipendenti da eventi intervenuti altrove, nonché agli accadimenti intervenuti a bordo di navi italiane.

Art. 3.

      1. La proprietà, il possesso, i diritti reali di godimento, le ipoteche e gli altri diritti di garanzia della stessa natura sulla nave nonché la pubblicità dei relativi atti o eventi costitutivi, traslativi o estintivi, sono regolati dalla legge nazionale della nave alla quale si riferiscono. L'acquisto derivativo della proprietà, del possesso e dei diritti reali di godimento è disciplinato dalla legge regolatrice del titolo che ne costituisce il fondamento.
      2. I privilegi sulle navi di cui all'articolo 2, comma 1, e la graduazione tra i privilegi e le ipoteche e gli altri diritti di garanzia della stessa natura sono regolati dalla legge italiana.
      3. Il diritto di ritenzione e i diritti reali di garanzia sulle cose trasportate su navi sono regolati dalla legge dello Stato della loro destinazione contrattuale, ferma restando l'applicazione della legge italiana nella determinazione della loro graduazione e delle relative modalità di attuazione.

Art. 4.

      1. In caso di mutamento della nazionalità della nave, la legge dello Stato della nazionalità acquisita è applicabile alla proprietà, al possesso e ai diritti reali di godimento solo se sono state regolarmente attuate le condizioni e le procedure per la dismissione di bandiera ai sensi dell'ordinamento dello Stato di provenienza e per l\`iscrizione nei registri dello Stato della nazionalità acquisita.
      2. In caso di mutamento della nazionalità della nave gli effetti del decorso del tempo, sono calcolati senza soluzione di continuità.
      3. In caso di sospensione temporanea della nazionalità della nave, la proprietà, il

 

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possesso, i diritti reali di godimento, le ipoteche e gli altri diritti di garanzia della stessa natura continuano ad essere regolati dalla legge dello Stato di provenienza.

Art. 5.

      1. Qualora nella determinazione della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e non contrattuali relative alla navigazione marittima rilevi il luogo in cui tali obbligazioni sono sorte o devono essere eseguite e tale luogo si trovi a bordo di una nave in navigazione, esso si deve ritenere localizzato nello Stato di cui la nave ha la nazionalità.
      2. Il comma 1 non si applica quando dall'analisi del complesso delle circostanze risulta che le obbligazioni di cui al medesimo comma sono rilevanti nei confronti di uno Stato diverso da quello di nazionalità della nave.

Art. 6.

      1. L'urto di navi è regolato dalla legge dello Stato nelle cui acque territoriali o interne si è verificato. Al di fuori di tali spazi marittimi, l'urto di navi di cui all'articolo 2, comma 1, è regolato dalla legge italiana.
      2. La legge indicata al comma 1 disciplina:

          a) i criteri di determinazione e di ripartizione della responsabilità comprensivi della prescrizione rilevante al riguardo;

          b) i danni di cui può essere richiesto il risarcimento, i criteri per la relativa quantificazione e i soggetti che ne hanno diritto;

          c) i criteri di imputabilità degli atti dei dipendenti, dei preposti e dei prestatori di servizi che hanno concorso all'urto;

          d) i criteri di distribuzione dell'onere della prova.

 

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      3. Sono in ogni caso applicabili le norme in materia di navigazione marittima in vigore nel luogo in cui l'urto è avvenuto.

Art. 7.

      1. La legge italiana determina i limiti legali del debito complessivo o della responsabilità del proprietario della nave e degli altri soggetti che hanno diritto di avvalersene quando il procedimento relativo alla delimitazione del debito o della responsabilità è instaurato in Italia.

Art. 8.

      1. La disciplina della legge regolatrice del rapporto contrattuale relativo alla navigazione marittima o all'esercizio della nave può essere invocata dalla parte contraente, dai suoi dipendenti, dai preposti e dai prestatori dei servizi impiegati nell'esecuzione del rapporto nei confronti dell'altra parte contraente anche con riguardo alla disciplina delle eventuali concorrenti responsabilità per fatto illecito o derivanti dall'applicazione della legge, conseguenti o connesse all'esecuzione del contratto.
      2. Nei confronti dei soggetti estranei al rapporto contrattuale, la legge applicabile alla responsabilità per fatto illecito o per obbligazioni derivanti dall'applicazione della legge stessa determina in quale misura la legge regolatrice del rapporto contrattuale può essere invocata anche in relazione a tale responsabilità dalle parti contraenti, dai loro preposti e dai prestatori di servizi.

Art. 9.

      1. La legge dello Stato di destinazione contrattuale delle merci trasportate determina i soggetti legittimati a far valere i diritti relativi a una polizza di carico o ad altro documento, cartaceo o informatico, relativo alla merce trasportata

 

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nonché i soggetti nei confronti dei quali tali diritti possono essere fatti valere.

Art. 10.

      1. I poteri, inclusi quelli di rappresentanza legale e volontaria del proprietario della nave, dell'armatore e degli altri soggetti interessati alla spedizione, nonché del comandante della nave e degli altri componenti dell'equipaggio, sono regolati dalla legge nazionale della nave oppure dalla legge dello Stato in cui vengono fatti valere tali poteri se quest'ultima legge attribuisce o consente l'esercizio di poteri più ampi di quelli consentiti dalla legge nazionale della nave.
      2. La legge di cui al comma 1 regola altresì i loro doveri e le attribuzioni dei soggetti elencati al medesimo comma, tenuto conto della disciplina applicabile al rapporto in relazione all'esercizio dei poteri rappresentativi.

Art. 11.

      1. Le operazioni di salvataggio compiute dalle navi di cui all'articolo 2, comma 1, sono regolate dalla legge italiana, salvo valida scelta della legge applicabile.

Art. 12.

      1. La disciplina delle avarie comuni, in difetto di valida scelta della legge applicabile, è regolata dalla legge del luogo in cui è previsto che avvenga il regolamento contributorio.
      2. Ai fini di cui al comma 1, sono in ogni caso rilevanti, salvo diversa volontà delle parti, le norme codificate degli usi di diritto uniforme.